ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
Per la legge italiana non si diventa eredi automaticamente per effetto della morte del congiunto, ma occorre un atto di volontà con cui si accetta l’eredità. L’accettazione attribuisce al soggetto chiamato all’eredità, la qualifica di erede ed il diritto ad acquisire l’asse ereditario con effetto dall’apertura della successione, cioè dal momento della morte.
L’accettazione può avvenire tacitamente oppure con una dichiarazione espressa. L’accettazione dell’eredità, sia tacita che espressa, può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione entro il termine di 10 anni dall’apertura della stessa. Gli effetti retroagiscono al momento del decesso come se l’erede avesse accettato allora.
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO
Normalmente, per effetto dell’accettazione dell’eredità, il patrimonio dell’erede e quello del de cuius si confondono diventando una cosa unica: all’erede si trasmettono i beni mobili e immobili, i crediti e le obbligazioni; perciò chi entra in possesso dell’eredità deve onorare i debiti del defunto e quando questi siano ingenti, ereditare può rivelarsi tutt’altro che conveniente. Proprio per tutelare l’erede che si trovasse in questa situazione sono stabilite le norme sull’accettazione con beneficio d’inventario, che gli permettono di evitare di dover pagare parte dei debiti che il defunto ha lasciato. L’accettazione con beneficio d’inventario, infatti, tiene distinti il patrimonio personale dell’erede e del de cuius.
L’accettazione con beneficio d’inventario può essere:
OBBLIGATORIA. Sono obbligati ad accettare con beneficio d’inventario: i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d’inventario le società commerciali. Per le persone fisiche che non hanno una piena capacità di autodeterminarsi, occorre qualcuno responsabile per loro, che compia un valido atto di accettazione. Quindi per i minori e gli interdetti saranno i genitori o i tutori, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare; gli inabilitati e i minori emancipati, accetteranno con beneficio d’inventario col consenso del curatore e del giudice tutelare.
FACOLTATIVA
Effetti
L’erede con beneficio d’inventario riceve tutti i crediti e i debiti del defunto, ma non è tenuto a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto. In questo modo si evita di ricevere un’eredità dannosa e i debiti vengono estinti solo con l’utilizzo del patrimonio del de cuius e non anche con quello personale dell’erede. Coloro che vantano crediti e legati nei confronti del defunto possono agire sul patrimonio prima dell’erede stesso.
RINUNCIA ALL’EREDITA’
Ci sono casi in cui i chiamati all’eredità decidono di non volerla accettare, come nell’ipotesi in cui i debiti del de cuius siano superiori ai crediti. A costoro, soccorre l’istituto della rinuncia all’eredità, ossia l’atto con il quale i chiamati all’eredità dichiarano di non volerla accettare. Tale atto consiste in una dichiarazione soggetta a determinate regole ed è revocabile (entro il termine in cui si prescrive il diritto di accettare: 10 anni dalla morte). Il chiamato che rinuncia all’eredità viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. A seguito della dichiarazione di rinuncia, il rinunciante mantiene però la facoltà di ritenere le donazioni a lui fatte in vita dal de cuius ed ha facoltà di domandare il legato a lui assegnato, il tutto nei limiti della quota disponibile.
Come per l’accettazione, la legge prevede la nullità della rinuncia parziale, condizionata o a termine.